DIRITTO DI SEGUITO
Il “diritto di seguito” (droit de suite), è il diritto dell’autore di opere delle arti figurative e dei manoscritti a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima.
DIRITTO DI SEGUITO PER L'ARTISTA E LA SUA OPERA
Il “diritto di seguito” (droit de suite), introdotto a partire dal 9 aprile 2006 nella normativa italiana sul diritto d’autore (L.633/41 artt. 144 e segg. modificata dal D.Lgs. 13 febbraio 2006 n. 118 che ha recepito la Direttiva 2001/84/CE) è il diritto dell’autore (o dei sui eredi) a percepire una percentuale sul prezzo di vendita degli originali delle proprie opere in occasione delle vendite successive alla prima cessione da parte dell’autore stesso, alle quali partecipi un professionista del mercato dell’arte in qualità di venditore, acquirente o intermediario. Tale diritto consente dunque agli artisti/eredi di “seguire” nel tempo le opere e beneficiare dell’incremento del loro valore. SIAE incassa il diritto di seguito a prescindere se gli interessati siano o meno iscritti alla società. Questi per ricevere i compensi dovuti, non dovranno pagare alcuna tassa istruttoria ma soltanto: – scaricare dal sito alla pagina https://www.siae.it/it/chi-siamo/documenti-e-faq/moduli la modulistica da compilare ed inviarla, accompagnata da copia di un documento d’identità, via e-mail all’indirizzo: dds.olaf@siae.it; – oppure contattare la Sezione OLAF (Opere Letterarie e Arti Figurative) ai seguenti numeri: 06/5990.3017 – 06/5990.3080. Sul sito SIAE, alla pagina https://www.siae.it/it/autori-ed-editori/arti-visive-e-letteratura/ diritto-di-seguito è disponibile l’elenco delle vendite dichiarate per le quali è possibile rivendicare il diritto di seguito.
A chi è dovuto il diritto di seguito?
La legge assegna a SIAE il compito di incassare il diritto di seguito nei territori che gestisce, per conto di tutti i cittadini italiani ed europei, membri e non membri SIAE, e per tutti i cittadini extra UE che risiedono abitualmente in Italia. SIAE inoltre è autorizzata ad incassare il diritto di seguito per conto dei cittadini di Paesi extra-UE, laddove le leggi nazionali garantiscano lo stesso diritto ai cittadini italiani (in virtù di accordi di reciproca rappresentanza).
Chi sono i beneficiari?
I beneficiari del diritto di seguito sono:
- Autori di opere d’arte o manoscritti e loro aventi causa che siano cittadini dell’Unione europea
- Autori e loro aventi causa non facenti parte dell’Unione europea solo laddove la legislazione di questi Paesi preveda lo stesso diritto a favore degli autori che siano cittadini italiani e dei loro aventi causa
Quanto dura il diritto?
Il diritto dura per tutta la vita dell’autore e per settanta anni dopo la sua morte. RINUNCIA E TRASMISSIONE A TERZI Il diritto di seguito non può formare oggetto di alienazione o di rinuncia, nemmeno preventivamente.
Per quali opere si applica?
Sono soggette al diritto di seguito le vendite che hanno per oggetto gli originali delle opere delle arti figurative come i quadri, i “collages”, i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro, le fotografie e gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati opere d’arte e originali. Le copie delle opere delle arti figurative, prodotte in numero limitato dall’autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall’autore. Sono soggette al diritto di seguito anche le vendite che hanno per oggetto opere anonime e pseudonime.
Sono soggette al diritto di seguito le vendite che soddisfano tutte e tre le condizioni sotto riportate:
- siano successive alla prima vendita effettuata direttamente dall’autore
- comportino l’intervento di un professionista del mercato dell’arte (galleria, case d’asta o commerciante d’arte) in qualità di venditore, acquirente o intermediario
- il prezzo di vendita sia pari o superiore a € 3.000
Su chi grava il diritto di seguito?
Il compenso è a carico del venditore. Tuttavia è tenuto ad effettuare materialmente il pagamento il “professionista del mercato dell’arte”; costui, infatti, ha l’obbligo di prelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovuto a titolo di depositario nonché l’obbligo di versare il relativo importo a SIAE entro il termine di novanta giorni dall’effettuazione della vendita.
In quali Paesi vige il diritto di seguito?
Al momento si può fare riferimento all’elenco elaborato dalla Società European Visual Artists (EVA) https://www.resale-right.org/?page_id=12
PER SCARICARE LA MODULISTICA
PER INCASSARE IL DIRITTO DI SEGUITO
TEL 06/5990.3017 – 06/5990.3080
FAX 06/5990.2028
EMAIL dds.olaf@siae.it